@ Reynolds: grazie per la risposta non sapevo che era consentito fotografare personaggi pubblici, pensavo che ci voleva un previo consenso. Da quello che ho capito per pubblicare le foto fatte a personaggi pubblici ci vuole il suo consenso.
@ Lippolo: grazie per la risposta, ho provato a fare ricerche su google al riguardo, però tutto quello che ho trovato parlava della pubblicazione. Invece il link che mi hai passato parla anche della riproduzione, e se per riproduzione si intende il solo atto di "aprire" cioè riprodurre una foto nel PC, allora mi è chiaro che dal D.L. 9 aprile 2003 n.68, nel punto 96, è vietato riprodurre e quindi "aprire" una foto fatta a una persona senza il suo consenso, dove questa è distinguibile e forma parte principale della scena. Mi è chiaro quindi, che se capita di scattare una foto a una persona dove questa si vede come soggetto principale, allora la foto la devo subito cancellare, per evitare che sia riprodotta sia da me che da qualcun'altro, e quindi ricadere nel D.L. sopra citato.
Ho risolto così il mio dubbio, in poche parole, non posso fare fotografie ad altre persone per strada senza il loro consenso, (tranne nei casi in cui è permesso tipo se c'è una scultura grande in piazza, e la persona è piccola, irriconoscibile e non fa parte principale della scena). Il mio dubbio riguardava se tale "riproduzione" di cui parla la legge si riferiva ad una riproduzione pubblica o anche nel privato, tanto per dire, per esempio a casa mia. Ma leggendo il significato, riproduzione nel digitale è già aprire la foto con un mezzo qualsiasi.
@ McBrandon: grazie per la tua risposta, anche il tuo link parla della riproduzione. Non mi era chiaro il termine "riprodurre" una foto, perché nel cartaceo riprodurre significa "stampare" ma nel digitale riprodurre significa anche "aprire" nel PC, o in qualunque altro mezzo