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Maggio 6, 2015 alle 11:32 pm #1832634Gennaro CastaldoPartecipante
Grazie a tutti per le risposte, adesso mi è tutto più chiaro. Ho fatto delle belle foto di “ritratti rubati” a delle belle ragazze, facendo finta di fotografare una statua vivente che c’era a Torino l’estate scorso. In questo caso nella scena principale della foto ci sono le ragazze e la statua vivente in primo piano, quindi non è cosa che io le pubblichi nel forum ne in nessuna parte. Anzi pensavo addirittura che per privacy non potevo nemmeno avere in possesso foto-ritratto di altre persone, che ho scattato senza il loro consenso.
Come dice Lorenzo in questi casi è a rischio di chi pubblica la foto, io ho visto alcune foto street di ritratti ma non so se sono “rubati” o no. Poi dipende, perché ogni foto va analizzata caso per caso.
Grazie di nuovo, a presto!
Luglio 23, 2016 alle 5:24 pm #1851728AnonimoOspitema allora tutti quegli scatti street postati, con volti di persone qualsiasi che ogni ora di ogni giorno affollano le strade, e che sono considerati capolavori di questo genere dalla critica, che addirittura addestrano a tale pratica con tutorial?….
Luglio 24, 2016 alle 3:59 am #1851735gmb1PartecipanteQuesto post ogni tanto ritorna.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015-04-28/vademecum-realizzazione-e-diffusione-materiale-videografico-e-fotografico-liceita-e-violazione-privacy-095653.php
Credo che questo articolo sia non chiaro, ma chiarissimo.
Estrapolo al volo:
“Possono liberamente pubblicarsi i ritratti di soggetti che siano “notori”, ad esempio un famoso atleta, o che ricoprano un pubblico ufficio, ad esempio il Presidente della Repubblica, escluso la pubblicazione di materiale multimediale comprovante specifici aspetti “sensibili” della sfera privata dal soggetto: credo religioso, orientamento sessuale ed, in particolare, lo stato di salute.”
“Sono anche consentiti utilizzo e diffusione di materiale fotografico nel caso di giustificate esigenze “di polizia” o “di giustizia”, si pensi alle foto segnaletiche di un latitante. Non costituisce, tuttavia, motivo sufficiente alla pubblicazione di video o di immagini ritraenti persone non consenzienti il generico interesse ad una indefinita “denuncia sociale”, ad esempio configurerebbe violazione della privacy la pubblicazione di una fotografia ritraente nell’atto di gettare piccoli rifiuti nella pubblica strada.”
E’ consentita la diffusione del materiale relativo a “fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”
“La fotografia di una pubblica piazza attraversata dai passanti in un articolo sul flusso turistico di una grande città: è inequivoco che, se la fotografia non lede la reputazione e non cagiona danno anche morale al singolo passante, questi non dovrà rilasciare specifica liberatoria per consentirne la pubblicazione”
Minori: è generalmente necessario il consenso di un solo genitore, dato che la sottoscrizione della medesima è atto di ordinaria amministrazione compibile disgiuntamente, (ma per maggior sicurezza, pensa a genitori in fase di separazione, è meglio una liberatoria firmata da entrambi)Riducendo ai minimi termini:
per un ritratto o primo piano serve la liberatoria,
per una foto ambientata in luogo pubblico dove la persona non è il soggetto principale ma è inserita in un contesto non serve liberatoria.bye
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