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Maggio 2, 2011 alle 3:31 am #1644351osssoPartecipante
[IMG]public/imgsforum/2011/5/calcio_800.JPG[/IMG]
Maggio 2, 2011 alle 5:48 pm #1644455dinifraPartecipanteBella, anche se hai un po’ esagerato con la nitidezza o USM. Dato che anche io sto postando foto delle partite di mio figlio, vedi qui: forum_forum.asp?forum=14§ion=49&post=465956 mi domandavo se dobbiamo oscurare i visi trattandosi di bambini o comunque di persone a cui non ho chiesto nessuna liberatoria.
Maggio 3, 2011 alle 12:39 am #1644567osssoPartecipantePenso che non ci voglia nessuna delibera in quanto si tratta di un evento sportivo aperto al pubblico,quindi…
Maggio 3, 2011 alle 12:50 am #1644570firebladePartecipanteNon ne sarei del tutto sicuro:
Art. 50 dlgs 196/2003:(Notizie o immagini relative a minori) 1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale. 1) Per pubblicare limmagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41). 2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e luso e’ solo giornalistico, lindicazione del punto a) si puo’ ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori. 3) Per pubblicare con finalita’ giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione. 4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo’ risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003). 5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita’ promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip. 6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica. 7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e’ proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini. Se il cliente chiede di cancellare i suaoi dati, questo deve essere fatto gratuitamente. Se il cliente chiede la consegna degli originali o dei files, deve pagare un compenso (vedi sopra, paragrafo PRIVACY E ORIGINALI (O FILES) FOTOGRAFICI)
Fonte: http://www.fotografi.org/privacy_fotografia.htm Quantomeno un approfondimento lo farei.
Maggio 3, 2011 alle 1:15 am #1644582firebladePartecipanteTullio, penso di si. Si tratta di un personaggio pubblico.
Maggio 3, 2011 alle 1:21 am #1644584mattiaPartecipantePurtroppo in questo momento non ho a disposizione il codice, ma, se la memoria non mi inganna, mi sembra di ricordare che ” i soggetti, anche minorenni, ripresi in manifestazioni od eventi pubblici possono essere fotografati e le loro immagini diffuse, purché questo non sia lesivo del decoro del soggetto ritratto e non sia fonte di lucro per il fotografo”. Comunque, al di là di ogni accademica disquisizione, una liberatoria, soprattutto in presenza di minori, mette al riparo da tutto e da tutti. Spero di ritrovare l’articolo in questione e poterlo pubblicare.
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